Che pratica è? Quando serve? Sono le classiche domande di chi sta per iniziare un’opera edile più o meno complessa. Ecco qui un fruibile guida per tutti i naviganti perplessi della rete.
Affacciarsi ad una nuova opera, soprattutto se si è neofiti, richiede una conoscenza quantomeno base dei documenti da produrre per il proprio caso.
Questo è un Vademecum delle pratiche più “inflazionate” in campo edile, scritte per uno scopo molto concreto: chiarire i dubbi ed evitare confusioni.
Se poi voleste chiederci una consulenza o un preventivo, potete contattarci qui.
Ma partiamo da una premessa: le pratiche amministrative in campo edile e immobiliare riguardano i rapporti con i comuni, le regioni e tutti gli altri enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.
Volete andare direttamente a quella che vi interessa? Vi parleremo di:
SCIA - segnalazione di inizio attività
CILA - comunicazione di inizio lavori asseverata
AUA – autorizzazione unica ambientale
APE - attestato di prestazione energetica
Relazione tecnica sui consumi energetici (o ex legge 10)
AQE - attestato di qualificazione energetica
CEA - conformità edilizia e urbanistica
La segnalazione di inizio attività, detta anche SCIA, è l’iter amministrativo comunale da usare in caso di interventi di:
Mentre stiamo scrivendo è in fase di revisione la legislazione in materia di edilizia e in Parlamento si sta lavorando alla nuova proposta di legge “Disciplina delle costruzioni” che rivedrà le quattro categorie appena citate.
La SCIA, subentrata alla DIA (dichiarazione di inizio attività), è una procedura più snella rispetto al PDC (permesso di costruire) e non prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte del comune: è il tecnico incaricato che dichiara il rispetto di tutti i vincoli di legge, per mezzo di una asseverazione.
Come il PDC anche la SCIA può avere diversi gradi di complessità, tra i quali l’essere condizionata al recepimento dei pareri di enti esterni al comune. Nella forma più agile la consegna della SCIA può coincidere con l’inizio dei lavori.
Il permesso di costruire, acronimo PDC, è l’iter autorizzativo necessario qualora si proponga un progetto di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Alcune tipologie di intervento possono essere ad esempio:
Il PDC è rilasciato dal comune quando il progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale, ai regolamenti edilizi comunali nonché alle norme regionali e nazionali, anche specialistiche.
Il rilascio può essere condizionato al recepimento delle autorizzazioni o dei pareri di altri enti preposti competenti nelle materie toccate dal progetto, come i vigili del fuoco (VVF), l’ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale), la provincia, la regione, la soprintendenza.
In base alla complessità del procedimento, l’iter autorizzativo potrà avere tempistiche variabili e, a esclusione di casi particolari, è rilasciato solo a seguito del versamento degli oneri concessori, come i contributi di costruzioni e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Si usa nei casi di manutenzione straordinaria lieve, nello specifico è rivolta a tutte le opere che esulano dall’edilizia libera, dalla SCIA e dal PDC. è una pratica introdotta dal DPR 380/2010 e funziona “previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore”.
È una procedura molto snella, in quanto permette di iniziare i lavori il giorno stesso della sua consegna in comune.
L’ AUA è un titolo abilitativo ambientale che sostituisce, raccogliendole insieme, molte materie che prima erano soggette a singole comunicazione e autorizzazioni legate alla tutela dell’ambiente. Si ottiene, in questo modo, un quadro d’ insieme sull’impatto ambientale dell’attività. L’ AUA è obbligatoria per:
Ogni istanza di AUA comprende diverse discipline:
L’autorizzazione viene inviata al SUAP, ma le autorità coinvolte, oltre ad ARPA, possono essere molte altre, tra le quali: Ente gestione parchi, aree naturali protette, consorzi di bonifica, gestori dei corpi idrici etc…
L’ AUA ha una validità di quindici anni, qualora non ci siano variazioni agli impatti generati, al termine dei quali va ripresentata la domanda.
Anche detta certificazione energetica, l’APE è il documento, rilasciabile solo da un certificatore energetico abilitato, che classifica l’immobile dal punto di vista energetico, considerando l’energia non rinnovabile necessaria al suo funzionamento. Il calcolo viene effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia.
L’ APE è sempre necessaria in caso di vendita o affitto di un immobile oppure in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante.
Viene consegnato al proprietario ed ha una validità di 10 anni.
La migliore categoria raggiungibile è la A4; gli immobili classificati A4 possono ricevere l’ulteriore menzione NZEB (nearly Zero Energy Building), introdotta dalla direttiva Europea 31/2010/UE e recepita in Italia con la Legge 90 del 3 agosto 2013.
Con NZEB si riconosce all’edificio un consumo energetico da fonti non rinnovabili quasi nullo, esso, cioè, utilizza per il suo funzionamento quasi esclusivamente fonti considerate rinnovabili.
Gli edifici che progetta Studio LANCRI, per esempio, rientrano tutti, per loro natura, nella categoria NZEB.
La Relazione tecnica sui consumi energetici è l’analisi energetica, da presentare all’interno delle pratiche edilizie, nei casi di:
Questa relazione è richiesta dalla normativa italiana vigente, può prevedere anche dei disegni tecnici e ad essa deve seguire la presentazione dell’AQE presso il comune.
L’AQE, detta anche ex legge 10, è una asseverazione necessaria nei casi di opere che richiedono la presentazione in comune della relazione tecnica sui consumi energetici, come ad esempio nei casi di ristrutturazioni importanti o di nuove costruzioni. Viene consegnata in comune alla fine dei lavori.
È firmata dal direttore dei lavori ed è seguita dal rilascio dell’APE, redatta da un altro tecnico esterno abilitato che svolge, in questa sede, una funziona analoga al collaudo.
L’AQE non prevede l’assegnazione di una classe energetica: è una dichiarazione che le opere eseguite sono conformi e aderenti al progetto energetico consegnato in comune prima dell’inizio dei lavori.
Con questa certificazione si attesta la regolarità dell’immobile dal punto di vista delle autorizzazioni amministrative e urbanistiche; si dichiara, cioè, che le opere sono autorizzate, aderenti e coerenti con i documenti presenti in comune, quindi prive di abusi.
Alla certificazione di conformità edilizia e urbanistica si aggiunge anche quella di conformità catastale, con la quale si dichiara che le planimetrie catastali e la rendita catastale assegnate sono coerenti alla realtà e al titolo edilizio di riferimento.
Sebbene l’attestato di conformità catastale fosse già previsto nella normativa italiana, è solo di recente che ne è aumentato l’uso, diventando una consuetudine in alcune regioni quali l’Emilia Romagna, dove è considerato essenziale dai notai per la conclusione delle compravendite immobiliari.
Se l’immobile mancasse di una delle conformità necessarie, occorrerà procedere alla presentazione di una sanatoria, qualora possibile.
Si tratta di una ricerca tra i documenti depositati presso gli archivi comunali o altri enti preposti, al fine di rintracciare le autorizzazioni che legittimano lo stato degli immobili analizzati.
Eseguire l’accesso agli atti è il punto di inizio di ogni conformità urbanistica e di ogni nuovo progetto.
L’accesso agli atti di un immobile può essere eseguito direttamente dal proprietario, da un tecnico da lui delegato o da altri portatori di interesse quali i confinanti o gli acquirenti interessati, previa trasmissione di raccomandata alla proprietà.
Le fasi successiva al reperimento della documentazione sono il processo di analisi delle carte, la ricostruzione dello storico e la definizione dello stato di legittimazione attuale. Questa operazione è disciplina specifica dei tecnici.
La pratica della sanatoria riguarda le opere eseguite in maniera difforme dalle autorizzazioni oppure eseguite in modo abusivo, prive del titolo edilizio.
Purtroppo, non tutte le opere difformi o abusive sono sanabili; in certi casi la demolizione può risultare l’unica possibilità per conseguire la regolarizzazione.
Gli aspetti strutturali possono giocare un ruolo di rilievo qualora le opere abusive interessino gli elementi portanti di un immobile. In questo caso, la datazione dell’abuso definisce se sia possibile sanarlo allo stato in cui si trova oppure se occorra il suo adeguamento alle normative antisismiche.
La sanatoria può essere di diversi tipi e quindi utilizzare diverse procedure o pratiche amministrative, in base alla complessità della situazione da regolarizzare.
Questa azienda agricola ha la necessità, nel 2018, di ampliare le sue strutture aziendali. Nata nel 1978, l’azienda certificata NO OGM produce latte destinato al Parmigiano Reggiano ed è negli ultimi anni in crescita costante.
E’ in provincia di Bologna che si colloca questo affascinante intervento di ristrutturazione urbanistica.
La centenaria casa di campagna preesistente, locata in un tranquillo contesto rurale in provincia di Modena, è stata la base di un gruppo di partigiani della Resistenza italiana durante la seconda guerra mondiale.
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